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Recapito al cittadino delle patenti emesse per conferma di validità (rinnovo) o per duplicato a seguito di smarrimento/furto/distruzione
Il servizio di recapito delle patenti ai cittadini prevede la spedizione delle patenti emesse per conferma di validità all'indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato dal titolare della patente all'atto della presentazione della richiesta di rinnovo, e delle patenti emesse per duplicato a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione all'indirizzo di residenza del titolare.
Modalitá di recapito/consegna a domicilio
Il servizio di recapito dell'invio contenente la patente di guida, è svolto con modalità tali da massimizzare la possibilità della consegna presso l'indirizzo indicato dal titolare e comunque agevolandone il ritiro, in caso di mancato recapito, presso gli Uffici Postali che effettuano il servizio di giacenza. Il cittadino dovrà pagare il servizio di recapito in contrassegno all'atto della consegna della patente a domicilio o al momento del ritiro presso l'Ufficio postale.
Il servizio prevede un primo tentativo di recapito all'indirizzo di residenza. Nel caso di impossibilità di recapito per le seguenti motivazioni:
- rifiuto
- indirizzo inesatto
- indirizzo insufficiente
- indirizzo inesistente
- destinatario irreperibile
- destinatario deceduto
- destinatario sconosciuto
- destinatario trasferito
La patente viene restituita al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il relativo annullamento sull'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida e distruzione della stessa.
Nel caso in cui, sempre al primo tentativo di recapito, non sia possibile consegnare la patente per assenza del destinatario, l'addetto al recapito lascia un apposito avviso di mancata consegna (1° avviso di mancata consegna), nella cassetta postale del titolare. Il titolare in questo caso avrà la possibilità di concordare il giorno del recapito chiamando il Contact Center di Poste Italiane al numero 803.160. Tutte le informazioni utili per usufruire del servizio di recapito concordato (modalità e orari del servizio) sono riportate nel 1° avviso di mancata consegna.
Nel caso in cui il destinatario risultasse assente al momento del recapito "concordato", l'addetto al recapito lascia un apposito "Avviso di cortesia", nella cassetta postale del titolare, che riporta espressamente il tentativo di consegna della patente di guida.
Se il titolare non contatta il numero suindicato per concordare una data di recapito, o risulta assente in sede di recapito concordato, sarà comunque effettuato un secondo tentativo di recapito, che avverrà trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del primo tentativo e entro 30 giorni dallo stesso.
Se il titolare della patente dovesse risultare assente anche al secondo tentativo di recapito, la patente viene depositata presso l'Ufficio Postale di riferimento, dove rimarrà in giacenza per i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del secondo tentativo di recapito, e dove potrà essere ritirata dal titolare o suo delegato.
In questo caso, l'addetto al recapito lascia nella cassetta postale del destinatario il 2° avviso di mancata consegna, sul quale sarà riportato l'Ufficio Postale di riferimento e le modalità di pagamento all'atto del ritiro presso l'Ufficio Postale.
Per i successivi 60 giorni, a partire dalla data del secondo mancato recapito, il titolare o suo delegato potrà ritirare la patente presso l'Ufficio Postale indicato sul 2° avviso di mancata consegna, previo pagamento a sportello dell'importo previsto, senza oneri aggiuntivi per il servizio di giacenza.
Le patenti che, al 60° giorno dalla data del secondo tentativo di recapito non sono ritirate presso l'Ufficio Postale dal titolare o suo delegato, sono restituite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il relativo annullamento sull'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida e distruzione delle stesse.
Modalità di pagamento
Il pagamento va effettuato tramite la funzione "Pagamento pratiche online PagoPA" nell'area privata del Portale dell'Automobilista. È dunque un pagamento anticipato rispetto alla consegna presso il domicilio o al ritiro presso l'Ufficio postale.
Per il rinnovo, il pagamento va effettuato prima della visita di accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte dei medici abilitati. Insieme alla ricevuta di pagamento della visita medica (che ha costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare), l'utente deve allegare la ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 - RINNOVO PATENTE. Maggiori informazioni qui.
Nel caso di richiesta di duplicato a seguito di smarrimento/furto, e in presenza di una patente duplicabile, è necessario pagare un bollettino PagoPA per la tariffa N007-DIRITTI € 10,20 - DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE. Maggiori informazioni qui.
Se la patente risulta "non duplicabile" al momento della denuncia oppure se, dopo il tentativo di consegna, l'Ufficio postale ha restituito il duplicato della patente al Ministero per errori nell'indirizzo del destinatario o per compiuta giacenza postale, l'interessato deve fare la richiesta di duplicato ad un Ufficio motorizzazione civile. Maggiori informazioni qui
Chi dispone di crediti e bollettini PosteMotori pagati entro il 13 febbraio 2022, può utilizzarli sino al 31 marzo 2022.
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aggiornamento: 18-02-2022